CARTUCCE DI PIOMBO‼️

👉Vi comunico che oggi è stata definitivamente approvata dal parlamento la norma che risolve il problema dell’uso delle munizioni di piombo per l’attività venatoria ‼️

👉 il trasporto o l’uso del piombo in zone umide è stato “degradato” a sanzione amministrativa 📍

 

👉Modifiche all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

 

  1. All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1% in peso, all’interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

 

👉Sono state definite le zone umide

 

1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide quelle ricadenti nelle seguenti:

👉a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar;

👉b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

👉c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di prote- zione istituite a livello nazionale e regionale.

SANZIONI

 

👉1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro.»

 

Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023